Dotazioni di bordo

Decreto Ministeriale 10 Maggio 1996


Decreto 10 maggio 1996: navigazione da diporto

Gazzetta Ufficiale 11.05.1996 n. 109

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Il Direttore della Divisione Sicurezza della Navigazione
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 1° febbraio 1996 recante, tra l'altro, la delega per la firma dei provvedimenti conseguenti all´attuazione del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
VISTO il "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto" secondo il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche e i requisiti dei mezzi di salvataggio;
VISTA la direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, come modificata, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 con il quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 89/686/CEE;
CONSIDERATO che sono in corso i prescritti adempimenti procedurali per l'adozione del regolamento che stabilisce le caratteristiche delle cinture di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie concernenti la medesima materia;
VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato con foglio prot. 161798 del 29 aprile 1996 relativo all'adozione del provvedimento in parola;

DECRETA

Art. 1 1. Le cinture di salvataggio e gli aiuti al galleggiamento con marcatura CE possono essere utilizzati a bordo delle unità da diporto.
Art. 2
1. le cinture di salvataggio devono essere del tipo a "giubbotto", o a stola adatte alla taglia dell"utilizzatore. In particolare:
a) sono consentiti giubbotti modelli 100 (EN 395), 150 (EN 396), 275 (EN 399);
b) per le persone che svolgono attività sportive o ricreative, per le quali è obbligatorio indossare permanentemente una cintura di salvataggio oltre ai modelli di cui alla lettera a) è consentito anche il modello 50 (EN 393).
2. Considerato che le caratteristiche di impiego delle unità da diporto comportano rotazioni continue di ospiti di taglie diverse e che il ristretto numero delle persone trasportabili rende impossibile un´accettabile dotazione di cinture di salvataggio a percentuali di taglie, sono consentite anche cinture del tipo a stola purchè non inferiori a 100 N per gli adulti e non superiore a 60 N per i bambini e i ragazzi.

Art. 3 1. Per i modelli gonfiabili di cinture di salvataggio e di aiuti al galleggiamento non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e/o orale.

Art. 4 1. Le cinture di salvataggio devono essere provviste di strisce retroriflettenti.

Art. 5 1. Le cinture di salvataggio di tipo approvato e conformi alla SOLAS "74 come emendata, possono continuare ad essere utilizzate a bordo delle unità da diporto.

Art. 6
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Roma, 10 maggio 1996

Il Direttore della divisione, dirigente superiore

Federico Lasco